domenica 18 ottobre 2009

La storia misteriosa, e dimenticata, del Parco dei pini del Lido degli Estensi



Carta turistica del Lido degli Estensi predisposta dal Comune di Comacchio e stampata nel marzo 2007 dove l'area boscata limitrofa alla chiesa di San Paolo viene definita "parco comunale", nonostante le previsioni urbanistiche del PRGC 2002

"Correva l'anno 1976 quando con delibera n. 265 del 9 dicembre il Consiglio Comunale di Comacchio approvava all'unanimità la nota di donazione dell'area costituente il cosiddetto Parco dei pini del Lido degli Estensi da parte degli eredi di Ivan Gardini, a condizione di farne un parco comunale. In data 25.03.1978 la Giunta con delibera n. 180 concedeva l'area, in attesa di perfezionare gli atti di proprietà, ad una piccola società di giovani per farne un'area attrezzata per lo svago di bambini e adulti. Insomma, quello che si può definire un parco urbano. Sino al 1990. Quando il legale della famiglia Gardini si fa vivo reclamando il possesso dell'area e l'espulsione della piccola cooperativa che da 12 anni gestiva il "bene comunale" versando regolarmente un affitto al Comune. Non si è mai capito perché in 14 anni non si siano mai predisposti gli atti legali per l'acquisizione dell'area al demanio comunale! Peraltro rimane il mistero della scomparsa della nota di donazione degli eredi Gardini! ..."

di Manrico Mezzogori

lunedì 12 ottobre 2009

Consiglio Comunale Straordinario sulla questione "pinete di Comacchio destinate a urbanizzazione"

Informiamo che

martedì 13 ottobre, ore 20.45

presso il Comune di Comacchio si terrà il Consiglio Comunale Straordinario relativo alla questione "pinete dei Lidi di Comacchio destinate a urbanizzazione".
Invitiamo tutti gli interessati alla salvaguardia dell'area boscata limitrofa alla chiesa di Lido Estensi e delle due pinete di Lido Spina, e nella possibilità di raggiungerci, a essere presenti a tale consiglio mostrando così la propria preoccupazione di fronte a tutti i consiglieri comunali chiamati a deliberare sulle sorti dei suddetti boschi. Gli attivisti di Legambiente si incontreranno di fronte al Municipio alle ore 20 per una piccola manifestazione in attesa dell'arrivo della giunta e dei consiglieri. Chi può e desidera raggiungerli sarà presenza gradita.

mercoledì 7 ottobre 2009

Sulle pinete di Lido Estensi e Lido Spina sussiste il vincolo paesaggistico della Legge Galasso

Il gruppo parrocchiale di San Paolo del Lido degli Estensi ritiene importante fare la seguente comunicazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica e informare tutti i firmatari della petizione che si continua a raccogliere per la tutela di alcune pinete dei Lidi di Comacchio (ad oggi siamo a 3500 firme).
Come è ormai noto, la Provincia di Ferrara ha approvato una Variante al PTCP che esenta dalle tutele previste all’art. 10 (“Il sistema forestale e boschivo”) alcune aree boscate ubicate in Lido degli Estensi (quella limitrofa alla chiesa) e in Lido di Spina (Via Giorgione e Via Giordano).
Tali aree risultano conseguentemente destinabili a edificazione, secondo quanto stabilito dal PRG vigente del Comune di Comacchio.
Siamo venuti a conoscenza del fatto che il Comune ha già rilasciato il permesso di costruire per la pineta di Via Giorgione, nonostante il Consiglio Comunale Straordinario previsto per gli approfondimenti necessari, relativi alle pinete destinate a urbanizzazione, debba ancora essere convocato, e nonostante non sia ancora stata approvata dal Consiglio la Variante specifica al PRG che interessa anche questa zona.
In seguito ad indagini eseguite, il nostro gruppo ritiene di poter affermare che sui boschi in questione sussiste il vincolo paesaggistico sancito dalla Legge 431/85, cosiddetta Galasso. Alla data di entrata in vigore della Legge 431/85 (6 settembre 1985), la disciplina urbanistica del Comune di Comacchio individuava le tre aree in questione come zone per servizi pubblici e di interesse comune (quindi “standards urbanistici”): non si trattava affatto, pertanto, di zone A e B, diversamente da quanto lascia intendere la Presidente della Provincia Marcella Zappaterra nella risposta al nostro quesito che la interpellava sulle ragioni della soppressione delle tutele.
Al momento dell’entrata in vigore della Legge 431/85 ricorrevano i presupposti di applicazione del vincolo paesaggistico, trattandosi di «territori coperti da boschi». Per quanto riguarda i casi di non applicazione del vincolo, la medesima Legge stabilisce che il vincolo non si applica alle zone A e B e alle altre zone «limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione». In base alle ricerche effettuate, si conferma che alla data del 6 settembre 1985 le aree suddette non erano delimitate come zone territoriali omogenee A e B, né erano ricomprese nei piani pluriennali di attuazione in vigore. Anche nell’ipotesi che tali aree risultassero ricomprese nei suddetti piani, varrebbe comunque, oggi, la clausola all’art. 142 del Codice Urbani, che recita testualmente: «a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate»: ipotesi certamente da escludere, dato che l’evidente sussistenza dei tre boschi mostra come i servizi e le attrezzature di interesse comune non siano mai stati realizzati.
Su tali aree si è dunque costituito ope legis il vincolo paesaggistico, in quanto non opera nessuna delle esclusioni previste dalla Legge 431/85. Tale vincolo, che recepisce i connotati tipici del paesaggio (ad esempio le pinete piantumate negli anni trenta), permane tuttora, essendo ancora oggi presenti le essenze arboree che costituiscono il bene di interesse ambientale: piante, sottobosco e dune, sono sotto gli occhi di tutti, e nelle pinete di Via Giordano e Via Giorgione si può persino verificare la presenza del “cisto rosso”, specie di flora presente nel territorio del Parco del Delta del Po e protetta dalla Regione Emilia-Romagna. Si specifica, infine, che il bene ambientale di cui sopra è costituzionalmente protetto e non può soggiacere a interessi interferenti, secondo la sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale.
Il vincolo paesaggistico della Legge Galasso sottopone al controllo congiunto di Stato e Regione gli interventi di trasformazione urbanistica. Pertanto, il Comune di Comacchio deve rispondere al vincolo sul livello amministrativo: la concessione del permesso di costruire e l’atto presupposto di abbattimento delle alberature devono essere sottoposti all’autorizzazione paesaggistica da trasmettere alla Soprintendenza.
Il gruppo parrocchiale di San Paolo chiede pertanto di rendere certo che il vincolo paesaggistico sussiste sulle tre aree pinetate di Lido degli Estensi e Lido di Spina e di motivare perché fino ad oggi si è ignorato tale vincolo. A questo proposito si chiede altresì la sospensione immediata degli effetti delle autorizzazioni in essere e degli eventuali lavori di esbosco, in attesa di necessario accertamento da parte degli Uffici.

martedì 6 ottobre 2009

Integrazione alle Osservazioni alla Variante PRG



Lido degli Estensi, 5 ottobre 2009

Al Sindaco del Comune di Comacchio
segreteria.sindaco@comune.comacchio.fe.it

Oggetto: Vincolo paesaggistico su aree coperte da boschi in Lido degli Estensi e Lido di Spina – Integrazione alle osservazioni riferite all’adozione di Variante specifica al PRG vigente del Comune di Comacchio (art. 15, co. 4 lett. E) e lett. C) L.R. 47/78) - Modifiche normative inerenti il recepimento delle varianti al PTPR e al PTCP, le zone edificate esistenti nel territorio a est della S.S. Romea e le funzioni alberghiere.

I sottoscritti parrocchiani di San Paolo del Lido degli Estensi e cittadini, residenti del Comune di Comacchio, qui rappresentati dalla Dott. Daria Bertolaso, con domicilio in Viale dei Castagni 2, Lido degli Estensi, presso la chiesa parrocchiale di San Paolo, presentano la seguente integrazione alle osservazioni presentate in data 24.08.2009 e riferite alla “Variante specifica al PRG vigente del Comune di Comacchio (art. 15, co. 4 lett. E) e lett. C) L.R. 47/78) – Modifiche normative inerenti il recepimento delle varianti al PTPR e al PTCP, le zone edificate esistenti nel territorio a est della S.S. Romea e le funzioni alberghiere” (adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 10.06.2009).

Premesso

che con deliberazione di Consiglio n. 140 del 17.12.2008 l’Amministrazione Provinciale di Ferrara ha approvato una variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che esenta dalle tutele previste all’art. 10 (“Il sistema forestale boschivo”) delle Norme per la Tutela Paesistica alcune aree boscate ubicate in Lido degli Estensi (quella circostante la chiesa di San Paolo in Viale degli Ulivi e in Viale dei Pini) e in Lido di Spina (la pineta di Via Giorgione e la pineta di Via Giordano);

che il Comune di Comacchio ha rilasciato in data 11.08.2009 il permesso di costruire n. 108/09 per una delle suddette aree pinetate, ovvero quella situata in Via Giorgione al Lido di Spina (pratica edilizia 543/2002).

Considerato

che alla data di entrata in vigore della Legge 431/85 (06.09.1985), nel Comune di Comacchio vigeva il PRGC approvato nel 1975, modificato dalla Variante del marzo 1985, che individuava le aree in oggetto come zone per servizi pubblici e di interesse comune;

che al momento dell’entrata in vigore della Legge 431/85 ricorrevano i presupposti di applicazione del vincolo paesaggistico, secondo quanto stabilito dalla medesima legge, trattandosi di «territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco...», secondo l’art. 82, comma 5, lettera g) del DPR 616/77, come sostituito dall’art. 1 della Legge 431/85; e al comma 6 del medesimo art. 82 stabilisce che il vincolo di cui al comma precedente «non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444»;

che alla data dell’entrata in vigore della legge 431/85, in base alle ricerche effettuate, le aree suddette non erano delimitate come zone territoriali omogenee A e B, né erano ricomprese nei piani pluriennali di attuazione in vigore (1984-1986). Anche nell’ipotesi che tali aree risultassero ricomprese nel piano pluriennale di attuazione 1984-1986, varrebbe comunque, oggi, la clausola della lettera b) del comma 2, art. 142 del Codice Urbani del 2008, che recita testualmente: «a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate», ipotesi, nel caso, certamente non intervenuta, perché le previsione del PRG vigente nel 1985 non state concretamente realizzate. La situazione attuale e la sussistenza del bosco mostrano come i servizi e le attrezzature di interesse comune non siano mai stati realizzati.

Altresì considerato

che le aree boscate sopra menzionate erano riconosciute e classificate come “boschi non governati” dalla cartografia del sistema forestale e boschivo redatta dalla Provincia di Ferrara nel 1997 (vedi allegato 1, composto di n. 2 fogli: tavole di riferimento, contrassegnate con il numero 4, “Zonizzazione del sistema forestale e boschivo”, stilate diversi anni dopo l’entrata in vigore della Legge 431/85).

I sottoscritti osservano

che su tali aree coperte da boschi si è dunque costituito ope legis il vincolo paesaggistico, in quanto non opera nessuna delle esclusioni previste dalla Legge 431/85. Tale vincolo permane tuttora, essendo ancora oggi presenti le essenze arboree che costituiscono il bene di interesse ambientale tutelato. Si tratta di vincolo che recepisce i connotati tipici del paesaggio (come ad esempio le pinete piantumate negli anni trenta e le dune originarie) e riconosce un bene ambientale costituzionalmente protetto e che non può soggiacere a interessi interferenti (Corte Costituzionale, sentenza n. 182/2006). Come è evidente dalla documentazione fotografica allegata (allegato 2, composto di n. 19 fogli), alberi, piante, sottobosco e dune, sono ancora ben presenti nelle aree in oggetto. Tale vincolo sottopone al controllo congiunto di Stato e Regione gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia (per i boschi solo interventi connessi al governo del bosco). Il Comune di Comacchio deve dunque rispondere al vincolo paesaggistico sul livello amministrativo e conformando la disciplina alla finalità del vincolo, che è la salvaguardia delle aree coperte da boschi. Essendosi costituito il vincolo dal 1985, la concessione del permesso di costruire e l’atto presupposto di abbattimento delle alberature deve essere sottoposto all’autorizzazione paesaggistica di cui alla Legge 431/85.

Si chiede pertanto

di rendere certo che il vincolo paesaggistico sussiste sulle aree boscate sopra indicate e di motivare perché fino ad oggi si è ignorato tale vincolo, come dimostra il permesso di costruire n. 108/09 rilasciato in data 11.08.2009 per la pineta situata in Via Giorgione al Lido di Spina (pratica edilizia 543/2002). A questo proposito si chiede altresì la sospensione immediata degli effetti delle autorizzazioni in essere e dei lavori di esbosco, in attesa di necessario accertamento da parte degli Uffici.

Documenti allegati:

1) cartografie del PTCP (1997), “Zonizzazione del sistema forestale e boschivo”

lunedì 5 ottobre 2009

Presenza del "cisto rosso" in Via Giorgione e Via Giordano

Il cisto rosso in Via Giorgione


Il cisto rosso in Via Giordano







Nelle pinete di Via Giordano e Via Giorgione è stata verificata la presenza del “cisto rosso”, specie di flora spontanea, protetta ai sensi della Legge Regionale 24 gennaio 1977 – n. 2.
Tale arbusto sempreverde, presente nelle pinete e nelle dune della fascia costiera ferrarese e ravennate, diviene progressivamente più raro nel territorio del Parco del Delta del Po.